Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6421/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of admissibility and failure to demonstrate legitimate grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Errico and Giuseppe De Silvio inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued against a second-instance judgment regarding liability and sentencing, but the court found their arguments repetitive and lacking in legitimate legal critique. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict admissibility requirements for cassation under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they fail to demonstrate a legitimate ground for review or if they merely repeat arguments already adequately addressed by lower courts without offering a new legal perspective.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation admissibility lack of legitimate grounds repetitive arguments criminal procedure code court costs liability supplemento per l'integrazione sanzione sostitutiva risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE SILVIO ERRICO nato a FONDI il 16/07/1985 DE SILVIO GIUSEPPE nato a SORA il 26/01/1987 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Errico e Giuseppe De Silvio e la memoria inviata in limine; considerato che i due motivi del ricorso di Errico De Silvio sono ripetitivi e comunque manifestamente infondati e non consentiti, poiché attengono a profili già adeguatamente affrontati e risolti dalle sentenze dei giudici di merito che, occorre precisare, costituiscono una 'doppia conforme' sul l'affermazione di responsabilità e non possono quindi essere 'demolite' da ricostruzioni alternative che, come nel caso specifico, non riescono ad enucleare un profilo di inerente contraddizione o di manifesta illogicità motivazionale; ritenuto che, in relazione al ricorso di Giuseppe De Silvio, il primo motivo soffra della medesima carenza concettuale che, in sostanza, equipara il ricorso per Cassazione all'ordinario atto di appello per incapacità di enucleare una effettiva critica di legittimità ex art 606, comma 1, cod. proc. pen.; osservato, quanto al motivo sulla pena sostitutiva, che esso nemmeno confuta quanto sostenuto nella sentenza che, oltre a esprimere un giudizio negativo basato sulla personalità (su cui il ricorso si è soffermato), ha altresì evidenziato che, per carenza difensiva, non era stato fornito alcun elemento per valutare la serietà della richiesta e di disponibilità effettiva degli imputati al reinserimento sociale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così /deciso il 21/01/2025 Il Cdnsigliere Estensore Francesco Fllorit Il Presi ( DEPOSIT