Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Parrinello's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding Article 646 of the Penal Code, but the Court found the grounds generic and requiring a factual re-evaluation prohibited at this stage. Consequently, the Court ruled that the appeal was not scandito by a specific analysis of the evidence already adequately rejected by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces generic criticisms without specific analysis of the factual grounds already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO ANTONIO nato a MARSALA il 27/10/1986 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Parrinello; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646 cod. pen., è manifestamente infondato poiché richiede una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede ed è in ogni caso generico, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie comprovanti la fattispecie di appropriazione indebita contestatagli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il onsigli