Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as improper sentencing issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Mastracci inadmissible regarding the refusal of generic mitigating circumstances. The appellant argued for the maximum extension of these circumstances, but the court ruled that such arguments pertain to the punitive treatment rather than the conviction itself. Consequently, the lower court's sentencing was upheld as sufficiently motivated under the Penal Code, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The appeal concerning the non-granting of generic mitigating circumstances in their maximum extension is inadmissible as it relates to the punitive treatment, provided the judgment on the penalty is adequately motivated according to statutory principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRACCI GIANLUCA nato a LATINA il 01/04/1997 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianluca Mastracci; considerato che l'unico motivo di ricorso, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito, poiché inerente al trattamento punitivo, ancorché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, peraltro pronunciandosi su motivo d'appello del tutto aspecifico); che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato, in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, come nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma