Italian court dismisses appeal claiming lack of precedent for profit-motive crimes due to generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Danilo Amato inadmissible and ordered him to pay costs. Amato argued that the lower court failed to recognize the specific legal facts regarding profit-motive crimes under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the defendant's prior convictions for profit-driven offenses were evident in his criminal record, and the appeal lacked specific criticism of the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged lack of precedent is based on generic arguments without specific criticism of the court's reasoning, especially when the defendant's prior convictions for profit-motive crimes are evident in the criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MASSIMO DANILO nato a CANICATTI' il 16/03/1999 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Massimo Danilo Amato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che l'ostatività dei precedenti è costituito, nel presente caso, dal fatto che l'imputato, come risulta dal certificato del casellario, esaminabile in questa fase alla luce della eccezione motivata, ha già subito condanne per reati dettati da motivi di lucro (in particolare, ricettazione ed in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti); considerato, in aggiunta, che il ricorso sul punto è totalmente carente e quindi generico, perché nel formulare la critica alla motivazione, non ha fornito alcuna indicazione in relazione alla specificità, o mancanza della stessa, dei precedenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Crsigli