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Ordinanza — n. 6417/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific regarding criminal code violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6417/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Rubino inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's decision on violations of Articles 648 and 474 of the Criminal Code, but the court found the arguments merely repetitive of those already rejected. Consequently, the appeal was rejected, and Rubino was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds and failing to correlate with the contested decision's reasoning is inadmissible under Article 591, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grounds Code of Criminal Procedure repetitive arguments abuso della licenza e delle targhe segno che può indurre in errore costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
2 della sentenza impugnata in ordine alle risultanze probatorie confortanti entrambi i reati ascrittigli); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO MICHELE nato a PALERMO il 23/08/1977 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Rubino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 474 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si.veda, in particolar modo, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine alle risultanze probatorie confortanti entrambi i reati ascrittigli); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il C nsigl