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Ordinanza — n. 6416/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments are unproven and repetitive of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Selci and Franchetti inadmissible and ordered them to pay court costs. The court found Selci's arguments regarding evidence evaluation and aggravating circumstances were merely repetitive of issues already properly addressed by the appellate judges. Franchetti's appeal was rejected because it did not genuinely confront the text of the contested judgment, which had already considered the expert report's outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments evidence evaluation aggravating circumstances court costs verosimiglianza della persecuzione pericolo di reiterazione esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SELCI SIMONE nato a ROMA il 28/08/1995 FRANCHETTI STEFANO nato a ROMA il 03/09/1977 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Simone Selci e di Stefano Franchetti; ritenuto che i motivi del ricorso del Selci, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori su cui si fonda il giudizio di penale responsabilità del ricorrente ed alla sussistenza delle circostanze aggravanti del travisamento e dell'uso dell'arma, sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul Selci, costituito da plurimi elementi convergenti, precisi e concordati e pag. 10 sulla corretta integrazione delle circostanze aggravanti contestate, in considerazione degli accorgimenti usati dal prevenuto per evitare il riconoscimento del volto e dell'uso di un coltello ai fini della consumazione del delitto); considerato che il motivo unico del ricorso di Franchetti non si confronta realmente con il testo della sentenza ove, a pg. 12, pur senza menzionare ed analizzare il contenuto della perizia, se ne recepisce l'esito nella prospettiva del bilanciamento delle circostanze; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de iso in Roma, il 21/01/2025 I