Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-argued arguments against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianfranco Renzi inadmissible and ordered him to pay court costs. Renzi challenged the appellate court's conviction for theft, arguing against the factual qualification and the finding of attempted theft, but his arguments were deemed generic and lacking substantive critique. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical and adequately addressed the contested points, rendering the appeal ineffective under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) e Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely apparent and fail to formulate an effective critique of the decision's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZI GIANFRANCO nato a ROMA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianfranco Renzi; considerato che i due motivi di ricorso, pur vertendo su temi distinti sono accumunati dalla genericità delle argomentazioni, meramente apparenti ma per nulla idonee a costituire una critica argomentata alla motivazione impugnata, che, sui punti contestati (qualificazione dei fatti come furti; mancato riconoscimento del tentativo) trova adeguata risposta a pg. 3, con motivazione del tutto logica che in questa sede non può essere pertanto 'attaccata'; ritenuto quindi che i motivi non possono considerarsi effettivi ma solo apparenti in quanto inidonei a formulare una critica effettiva avverso la decisione e pertanto generici e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso che su di essi si fondi, ex art 581, comma 1, lett.
d) ed art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2