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Ordinanza — n. 6414/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses fraud appeal as inadmissible for re-evaluating facts already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the joint appeals by Antar Moustafa and Sara De Cesare inadmissible. The appellants argued that the contested conduct did not meet the requirements for fraud, but the court found this to be a reiteration of issues already resolved by the Court of Appeal. The court ruled that it cannot re-evaluate the factual findings or challenge the logic of the lower court's reasoning, leading to the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay fines.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings of the lower courts or assess the logical soundness of their reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud perfection factual re-evaluation logical reasoning preclusion principle Cassazione Roma criminal procedure contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANTAR MOUSTAFA nato a ROMA il 03/08/1990 DE CESARE SARA nato a ROMA il 14/05/1991 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati congiuntamente nell'interesse di Moustafa Antar e Sara De Cesare; rilevato che con un unico motivo d'impugnazione i ricorrenti sostengono che la condotta contestata non configura gli artifici e/o i raggiri richiesti per il perfezionamento del reato di truffa; considerato che il motivo si risolve in una valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa e antagonista a quella prospettata dai giudici di merito oltre che reiterativa dell'identica questione sollevata con il gravame e correttamente risolta dalla Corte di appello alla pagina 11 della sentenza impugnata, dove è stata rimarcata la valenza ingannatoria insita nel rappresentare una disponibilità economica non corrispondente alla realtà e nel presentarsi quali appartenenti a una nota famiglia criminale, al fine di consguire l'ingiusto profitto individuato non solo nel mancato pagamento dei conti, ma anche nel fatto di allontanarsi indisturbati dai locali e nel non consegnare i documenti che sarebbero serviti alla loro identificazione; ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore