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Ordinanza — n. 6413/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, citing prior rulings on public shame and private violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luca Braidic's appeal against the Treviso Court of Appeal inadmissible. The court found the two grounds of appeal were merely repetitive, having already been effectively resolved in previous proceedings regarding the victim's presence and the nature of the violence. Consequently, the appeal was rejected as lacking effective criticism, resulting in a ruling of inadmissibility and an order for Braidic to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: appeals that merely repeat issues already decided in prior proceedings without offering new arguments or effective criticism are deemed generic and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal repetitive grounds prior resolution inadmissibility court costs public shame private violence pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
d) ed art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC LUCA nato a PALMANOVA il 18/10/1992 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Braidic; considerato che i due motivi di ricorso, pur vertendo su temi distinti sono accumunati dalla ratio decidendi oltre che dalla genericità, per ripetitività, limitandosi a riproporre questioni già proposte, e correttamente risolte, nei gradi precedenti, essendosi già osservato, con motivazione che costituisce , a tutti gli effetti, una 'doppia conforme', che la presenza della persona offesa sul luogo non esclude l'esposizione alla pubblica fede né la violenza privata, considerato che la condotta prevaricatrice dell'imputato aveva reso Samuele Zampa vittima inerme delle angherie del gruppo che aveva deciso di spadroneggiare ai danni del gestore del pubblico esercizio "La sciabola"; ritenuto quindi che i motivi non possono considerarsi effettivi ma solo apparenti in quanto inidonei a formulare una critica effettiva avverso la decisione e pertanto generici e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso che su di essi si fondi, ex art 581, comma 1, lett.

d) ed art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci