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Ordinanza — n. 6412/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds supporting acquittal request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Scaragli's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Scaragli argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the possibility of his acquittal, but his claims were deemed too generic and abstract. The court rejected this because the appeal lacked the specific legal arguments and factual data required to substantiate the request for acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment for lack of motivation is inadmissible if the grounds raised are merely abstract and devoid of specific legal or factual reasons supporting the request.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal acquittal request abstract grounds court costs Cassazione procedural defect segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARAGLI GIUSEPPE nato a ROMA il 21/10/1967 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Scaragli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento dell'imputato, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Cbnsiglie e Es