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Ordinanza — n. 6411/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting claims regarding fraud, identity substitution, and probation benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6411/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Annalisa Guarino inadmissible due to its generic nature and repetition of arguments already rejected by lower courts. The appellant contested the conviction for fraud and identity substitution, arguing a lack of evidence and the inapplicability of probation benefits under specific penal articles. The court ruled that these criticisms were insufficiently specific and merely reiterated previous disapprovals without addressing the factual basis of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and repetitive of arguments already adequately refuted by the courts of first instance and appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments identity substitution probation benefits fraud conviction Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
e del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 cod.
art. 131 bis cod. pen
art. 164 cod. pen
e del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO ANNALISA nato a CASSINO il 23/06/1987 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Annalisa Guarino; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla carenza di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti alla ricorrente, alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 164 cod. pen., sono generici, poiché ripetitivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sul compendio probatorio sia per il reato di truffa che per quello di sostituzione di persona; pag. 8 sulla mancata riconducibilità del fatto all'art. 131 bis cod. pen., in considerazione del valore del bene e dai precedenti da cui è gravata la prevenuta che escludono ex se -ancor prima, quindi, di ogni questione di prognosi di recidiva- l'invocato beneficio di cui all'art. 164 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Va invece rigettata la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile, per tardività.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il C nsigli re Estensore Il Pre ide