Cassation court dismisses appeal regarding general mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the motivation regarding general mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. The appellant argued for leniency, but the court found no positive elements to justify their application given the defendant's intent, the gravity of the facts, and their persistent deception. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; The appeal contesting the denial of general mitigating circumstances is inadmissible if it merely challenges the motivation regarding punitive treatment without raising a substantive legal issue, as the court's assessment of positive elements and the defendant's conduct is final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI EMANUELE nato a ROMA il 15/12/1985 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emanuele Pirozzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della carenza di elementi positivi apprezzabili in tal senso, dell'intensità del dolo, dell'oggettiva gravità dei fatti e della notevole pervicacia dimostrata dell'imputato nel truffare le parti offese); che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Co si