Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mauro Alviani's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The first ground was rejected for being a mere repetition of arguments already properly analyzed by the lower court without new critique. The second ground regarding sentencing was dismissed because it lacked the specific legal formulation required by appeal procedure, while the third ground on statutory interpretation was rejected due to sufficient and logical reasoning in the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and Alviani was condemned to pay the expenses and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground is not specifically formulated in the appeal or if the contested judgment contains sufficient and non-illogical reasoning supporting the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVIANI MAURO nato a ROMA il 21/05/1965 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mauro Alviani; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla prova su cui è stata fondata la responsabilità penale del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti il reato ascrittogli); ritenuto che degli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen., il primo non risulta formulato in appello e quindi è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il secondo inerisce al trattamento punitivo, sorretto tuttavia in sentenza da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta, considerate le insidiose modalità della condotta, la negativa personalità dell'Alviani ed i numerosi precedenti penali, i quali peraltro hanno consentito di escludere la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così leciso in Roma, il 21/01/2025 Il C