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Ordinanza — n. 6408/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal as repetitive and lacks specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6408/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Biancolino inadmissible due to its repetitive and generic nature. The appellant challenged the conviction for fraud, arguing violations of procedural and substantive law, but the court found these claims merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Rome. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal must be specific and critical; generic complaints that merely repeat arguments already decided by the lower court without new analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic criticism procedural violation fraud conviction licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 640 c.p.
artt. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Fabio Biancolino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCOLINO FABIO nato a NAPOLI il 29/11/1978 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Biancolino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., è ripetitivo -e quindi generico- poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha adeguatamente precisato come le modalità di individuazione del Biancolino quale autore della truffa risultino scevre di elementi di incertezza, atteso il riconoscimento dello stesso sia da parte della p.o., sia pure da una vicina di casa ed in considerazione della carenza elementi di dubbio ovvero perplessità sollevate dallo stesso imputato, rimasto assente durante tutto il corso del giudizio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Co s