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Ordinanza — n. 6407/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6407/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marta Pavan inadmissible due to its generic nature. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient and illogical, but failed to specify the exact factual elements required for her criticism. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for a valid ground of objection.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements underlying the criticism; generic objections lacking specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal Art. 581 c.p.p. specific factual elements sindacato motivazione immissioni foniche catasto dei rumori grado di sensibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVAN MARTA nato a ARGENTA il 01/10/1959 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marta Pavan; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali fondanti il giudizio di penale responsabilità della prevenuta, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Con iglie