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Ordinanza — n. 6401/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and lack of legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6401/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gabriele Teani inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the four grounds of appeal were either fact-based evaluations reserved for lower courts, mere repetitions of appellate arguments without proper legal criticism, or irrelevant procedural complaints. Consequently, the decision was rejected because the appeal failed to meet the strict requirements for a cassation request under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely repeats arguments from the appellate judgment without providing the specific legal criticism required by law, or if it relies on factual evaluations that do not pertain to the court's jurisdiction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal criticism requirement factual evaluation jurisdiction procedural error appeal Article 606 criminal procedure reati contro la tranquillità pubblica divieto di costruzione di diritto pubblico perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEANI GABRIELE nato a MASSA il 28/04/1952 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriele Teani; considerato che i quattro motivi sono manifestamente infondati, non consentiti o generici per le seguenti ragioni: - il primo, sui dubbi in ordine all'effettiva data di conoscenza dell'avvenuta truffa, involge valutazioni di fatto che non spettano a questa Corte, su cui la sentenza impugnata si è soffermata con motivazione non manifestamente illogica (pg. 4); - il secondo ed il terzo motivo, sotto diversi profili attinenti all'affermazione di responsabilità, si limitano a riproporre, in questa sede, questioni valutative delle prove o dei criteri utilizzati per commisurarne credibilità attendibilità e tenuta logica, formulando ipotesi alternative, senza attingere alla critica di legittimità richiesta dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen. ed in sostanza riproducendo così censure idonee a sostanziare un atto d'appello ma non un ricorso per cassazione; - il quarto, censura la violazione dello jus tacendi, omettendo di considerare che la Corte ha considerato la condotta processuale dell'imputato, al fine di trarre elementi di valutazione di credibilità della tesi difensiva (operazione del tutto corretta), senza peraltro basare su di tale valutazione l'affermazione di responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ifieciso il 21/01/2025 Il Cofriglie e Estensore Fran esco Florit DEPOSITATA CANCEWERA Il Prsiènte 17 FBZO25 Piero Mes ini D'