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Ordinanza — n. 6397/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6397/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6397/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRUGGIA ANTONINO nato il 04/07/1969 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Antonino Farruggia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 493 ter cod. pen., è generico poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l'ascrivibilità del prevenuto al delitto oggetto di contestazione, in considerazione dei molteplici elementi ben esposti dalla Corte di appello, con significato del tutto convergente [...] a quelli già messi condivisibilmente in evidenza dal giudice di primo grado); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale (cfr. pag. 5), sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod. pen; Ordinanza — n. 6397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 493 ter cod. pen., è generico poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l'ascrivibilità del prevenuto al delitto oggetto di contestazione, in considerazione dei molteplici elementi ben esposti dalla Corte di appello, con significato del tutto convergente [...] a quelli già messi condivisibilmente in evidenza dal giudice di primo grado); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale (cfr. pag. 5), sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sequestro del veicolo fermo di polizia infrazione alle norme della circolazione contrassegno stradale lettera di vettura notorietà acquisita

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod. pen
Letto il ricorso di Antonino Farruggia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 493 ter cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRUGGIA ANTONINO nato il 04/07/1969 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Farruggia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 493 ter cod. pen., è generico poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l'ascrivibilità del prevenuto al delitto oggetto di contestazione, in considerazione dei molteplici elementi ben esposti dalla Corte di appello, con significato del tutto convergente [...] a quelli già messi condivisibilmente in evidenza dal giudice di primo grado); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale (cfr. pag. 5), sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm