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Ordinanza — n. 6395/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fraud, ruling false insurance claim lacks property damage evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Del Vecchio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Del Vecchio argued violations of law regarding the lack of property relationship and procedural errors, but the court found his claims contradicted established case law. The decision emphasized that the crime of fraud under Article 642 of the Penal Code does not require the defendant to be the insurance policyholder, yet the absence of vehicle damage and repairs invalidated the fraud claim.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 27, 111 Cost., 125 comma 3 e 507 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged procedural violations or substantive errors are merely speculative reinterpretations of evidence rather than specific misappreciations of established facts, and when the criminal charge of fraud is proven by the lack of actual damage to the insured vehicle.

Parole chiave

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false insurance claim fraud under Art 642 inadmissible appeal property damage absence Cassation procedure frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione assicurazione contro il furto materia di assicurazione contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
Art. 27, 111 Cost.
Art. 125 comma 3
Art. 507 cod. proc. pen.
art. 642 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50996 del 14/10/2016, Visone, Rv. 268350 - 01
sul punto Sez. 2, n. 50996 del 14/10/2016, Visone, Rv. 268350 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO FRANCESCO nato a MESAGNE il 15/05/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Del Vecchio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per carenza di relazione di proprietà con la cosa, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto -cfr. pag. 5 della sentenza- Del Vecchio, quale titolare della polizza assicurativa in essere, ben avrebbe potuto denunciare il sinistro e richiedere il risarcimento dei danni alla parte civile: sicché, ciò che rileva è unicamente la falsa denuncia di un sinistro non avvenuto, come pure comprovato dall'assenza di danni e riparazioni alla vettura; osservato che il reato previste dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisato in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (cfr. sul punto Sez. 2, n. 50996 del 14/10/2016, Visone, Rv. 268350 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 27, 111 Cost., 125 comma 3 e 507 cod. proc. pen., è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso il 21/01/2025 Il Con iglier Estensore Il Presid e Fra nc sco F orit Piero Messini 'agostini DEPOSITATA IN CANSEL LERIA 1 7/ F