Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as grounds lack novelty and violate procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hassan Ben Mahmoud inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of guilt for receiving stolen goods, arguing insufficient evidence and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the grievances were merely repetitions of arguments already fully examined in the appellate proceedings and failed to meet the specific requirements for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals must present new, specific arguments distinct from those already decided; mere repetition of prior grievances renders them inadmissible, and the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment on mitigating circumstances absent logical contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MAHMOUD HASSAN, nato in Algeria il 06/10/1980 avverso la sentenza del 27/05/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hassan Ben Mahmoud; considerato che i primi tre motivi di ricorso - con cui si contesta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di ricettazione di cui al capo b) di imputazione, senza un effettivo accertamento del reato presupposto e in mancanza dell'assunzione di una prova decisiva in riferimento alla proprietà del telefono cellulare oggetto del delitto - non sono formulati in termini consentiti in questa sede per un duplice ordine di ragioni, oltre che manifestamente infondati; che, infatti, preliminarmente va osservato come le suddette tre doglianze non risultano connotate dai requisiti richiesti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, deve evidenziarsi come il ricorrente ha invero prospettato censure che sono volte a contestare la valutazione, oltre che l'asserita insufficienza, del materiale probatorio posto a base della decisione dei giudici di appello (in particolare, la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente e la mancata assunzione a s.i.t. del titolare del bene), mentre esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura delle risultanze processuali con criteri di apprezzamento diversi da quelli utilizzati dai giudici di merito, poiché il controllo di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, in conclusione, contrariamente a quanto contestato, i giudici di merito, con una motivazione esente da vizi, e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01) hanno congruamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui debbano ritenersi pienamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente (si veda la pag. 5 dell'impugnata sentenza, là dove si è dato conto del fatto che il ricorrente, dopo essere stato rinvenuto in possesso del telefono cellulare, poi accertatosi essere stato smarrito dall'Arena - il quale, provvedeva, tramite indicazione del codice IMEI, a dimostrare di esserne l'effettivo proprietario - non aveva fornito una credibile spiegazione dell'origine di tale possesso, riferendo versioni differenti sul punto, e dimostrando così la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene); ritenuto che anche il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato, seppur succintamente, in modo adeguato tale diniego (si veda la pag.
6) conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: premesso che, in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è incensurabile in sede di legittimità, purché non illogica o contraddittoria, deve sottolinearsi come non sia necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ben potendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), valorizzando in questo senso anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am