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Ordinanza — n. 6393/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being a reproducible criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6393/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluca Moscatiello inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Moscatiello argued that the lower court failed to recognize a specific legal provision regarding a benefit, but the appellate court found his arguments merely reproducible of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judges. Consequently, the court ruled that no new specific analysis was required to dismiss the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if its sole ground is a reproducible criticism of the lower court's reasoning without presenting a specific new legal analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproducible criticism Corte di Cassazione mancata concessione beneficio spese processuali disciplina dei mercati digitali supporto d'informazione legge sul principio di trasparenza

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Gianluca Moscatiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Gianluca Moscatiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATIELLO GIANLUCA nato a NAPOLI il 28/11/1977 avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Moscatiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sui motivi ostativi alla concessione dell'invocato beneficio, tenuto conto delle modalità della condotta, della tipologia dello strumento rinvenuto addosso al Moscatiello e dei numerosi precedenti penali per i reati di stessa indole dai quali è attinto il medesimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d