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Ordinanza — n. 6392/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6392/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Enrico Bonotto inadmissible and ordered him to pay court costs. Bonotto argued that the lower court committed errors in evidence evaluation and failed to recognize a statutory non-punishment ground. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges without providing new specific analysis.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without offering a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism repetition of arguments evidence evaluation error non-punishment ground immissioni foniche indennità di prima sistemazione danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Art. 131-bis c.p.
per travisamento probatorio degli elementi istruttori a discarico e l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
artt. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Enrico Bonotto; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONOTTO ENRICO nato a CONEGLIANO il 16/02/1976 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Enrico Bonotto; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. per travisamento probatorio degli elementi istruttori a discarico e l'erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante l'ascrivibilità del prevenuto alle condotte truffaldine oggetto di contestazione e pag. 3 sui motivi ostativi alla concessione dell'invocato beneficio, tenuto conto delle modalità del fatto, del profitto conseguito e dei molteplici precedenti penali, specifici e gravi, dai quali è attinto il Bonotto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.