Cassation court dismisses appeal claiming appellate court lacked motivation regarding sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant's generic complaint regarding the lack of motivation for sentencing was unfounded. The appellate court had reformulated the penalty by applying mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code while balancing them against aggravating factors. The court ruled that sentencing discretion falls within the appellate judges' authority provided the reasoning is logical and sufficiently motivated, as it was in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The appellate court's exercise of discretion in balancing mitigating and aggravating circumstances for sentencing is immune from cassation review unless the reasoning is illogical or arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFEDE GIOVANNI, nato a Castelvetrano il 17/11/1994 avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Bonafede; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui, in termini del tutto generici, si contesta vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e prevalenti sulle ritenute circostanze aggravanti, per essersi la Corte territoriale asseritamente limitata a fornire sul punto una motivazione per relationem rispetto a quella della sentenza di primo grado, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, i giudici di appello, contrariamente a quanto contestato, hanno provveduto a riformare il giudizio sulla pena rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, da un lato, ritenendo applicabili in favore dell'odierno ricorrente le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., e dall'altro lato, esplicando congrue e non illogiche ragioni per cui, tuttavia, si debba concludere per un giudizio di equivalenza delle stesse con le contestate aggravanti (si veda la pag. 3 dell'impugnata sentenza); che, a tal proposito, deve ribadirsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 genn