Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Filippo Cardullo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's application of an aggravating circumstance regarding attempted fraud, but the court found the legal grounds improper under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appellant merely repeated factual complaints from the appellate stage without providing a concrete, specific argumentative critique against the territorial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is not formulated in terms permitted by law, specifically when it consists of a mere repetition of factual grievances already addressed in the lower instance without a specific, argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDULLO FILIPPO, nato a Torino il 17/03/1965 avverso la sentenza del 26/06/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Cardullo; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso - con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., relativamente ai reati di truffa e tentata truffa ascritti all'odierno ricorrente (di cui, rispettivamente, ai capi n. 1 e n. 2 di imputazione) - non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché non connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc: pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di doglianze di fatto già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la medesima censura in esame è anche manifestamente infondata atteso che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi, prospettando congrui e logici argomenti giuridici e facendo corretta applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di questa Corte, hanno compiutamente esplicato le ragioni di fatto e di diritto per cui debbano ritenersi pienamente sussistenti i presupposti applicativi della circostanza aggravante della minorata difesa (si vedano le pagg. 5-8 dell'impugnata sentenza, da cui emerge chiaramente come la Corte territoriale non abbia tenuto conto astrattamente e isolatamente dell'età avanzata delle persone offese e dell'orario notturno, bensì del complessivo e concreto contesto in cui sono state perpetrate le condotte criminose); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 g