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Ordinanza — n. 6388/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming improper robbery, upholding conviction for robbery under Art. 628 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Patanè inadmissible, rejecting his claim that the lower courts mischaracterized his actions as improper robbery. The appellant argued for a different legal qualification, but the court affirmed that the violence and threat used after the theft were sufficiently connected to the initial act to constitute robbery under Article 628 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma secondo, cod. pen.; The requirement of immediacy between the taking and the use of violence or threat does not demand strict temporal contiguity, as the acts must merely form a unitary action aimed at preventing the return of stolen goods or ensuring impunity.

Parole chiave

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Robbery Improper Temporal Immediacy Unitary Action Appeal Inadmissible Article 628 Penal Code reati contro la sfera personale riservata rispetto della vita privata abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma secondo, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrhouh
Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrhouh, Rv.
Sez. 2, n. 40421 del 26/6/2012, Zappalà
273617 - 01; Sez. 2, n. 40421 del 26/6/2012, Zappalà, Rv.
Sez. 2, n. 43764 del 4/10/2013, Mitrovic
254171 - 01; Sez. 2, n. 43764 del 4/10/2013, Mitrovic, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANÉ SALVATORE GIUSEPPE, nato a Catania il 27/12/1990 avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giuseppe Patanè; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente qualificato il fatto ascritto all'odierno ricorrente come reato di rapina impropria, è manifestamente infondato, in quanto, in base alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (in particolare, si veda la chiara descrizione della vicenda criminosa effettuata dal giudice di prime cure) e non rivisitabile in sede di legittimità, la condotta del Patanè è stata correttamente sussunta nella fattispecie di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., conformemente al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrhouh, Rv. 273617 - 01; Sez. 2, n. 40421 del 26/6/2012, Zappalà, Rv. 254171 - 01; Sez. 2, n. 43764 del 4/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310), secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia non va interpretato letteralmente nel senso che la violenza o la minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo, poiché nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha chiarito che la minaccia perpetrata con un coltello da parte del ricorrente nei confronti della persona offesa è avvenuta in un momento cronologicamente successivo alla sottrazione del marsupio contenente denaro e, in particolare, quando, dopo un inseguimento, si è instaurata una colluttazione tra i due, conclusasi con la fuga del ricorrente, il quale è stato poi successivamente ritrovato nascosto sotto un veicolo e in possesso del denaro sottratto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2