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Ordinanza — n. 6377/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as ground was already ruled on in the rescinded judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Picciariello inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal, contesting the lack of generic mitigating circumstances, was deemed unprovable because the issue had already been addressed and rejected in the rescinded judgment. Consequently, the court found the appeal legally unviable and dismissed it without reaching the merits of the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds relied upon were already examined and rejected in a rescinded judgment, rendering the current appeal unprovable.

Parole chiave

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inadmissible appeal rescinded judgment duplicate ground unprovable appeal generic mitigating circumstances Corte di Cassazione costs order violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIARIELLO MICHELE nato a BITONTO il 24/07/1959 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Picciariello; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché il relativo punto era già stato oggetto della sentenza rescindente, che l'aveva ritenuto infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025