Italian Court dismisses appeal as it challenges factual evidence assessment reserved for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the appellate court's evaluation of evidence rather than a legal error. The appellant argued that the lower court incorrectly assessed the credibility of his confession and the reliability of victim statements, effectively asking for a re-evaluation of the factual record. The court ruled that such assessments of evidence weight and credibility are exclusively the domain of the trial judge and cannot be reviewed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation concern the relationship between reasoning and decision, not the relationship between evidence and decision; therefore, challenges to the factual evaluation of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA MICHELANGELO, nato a Monopoli il 17/05/1974 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michelangelo Renna; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al concorso nel reato di lesioni a lui ascritto, unitamente a quello di rapina pluri-aggravata, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché il ricorrente, pur avendo formalmente lamentato un vizio di motivazione, invero, ha censurato una decisione erronea in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio posto a fondamento della stessa, prospettando così una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, mentre deve ribadirsi come non siano ammesse in questa sede doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse fonti di prova o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito, essendo precluso alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella operata nei precedenti gradi, poiché il sindacato di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione; che nel caso di specie deve osservarsi come la Corte territoriale abbia congruamente esplicato, con compiuta motivazione esente da vizi, le ragioni del suo convincimento per cui si debba confermare la responsabilità del ricorrente non solo per il delitto di rapina pluri-aggravata ma anche per quello di lesioni, non essendo risultati gli assunti difensivi idonei a scalfire gli elementi probatori a sostegno della tesi accusatoria (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici di appello, con congrui argomenti logici, hanno sottolineato i diversi dati sulla base dei quali si è giunti a ritenere non attendibile la confessione resa dall'imputato e fondate e riscontrate le dichiarazioni delle persone offese); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2