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Ordinanza — n. 6367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGGE ANTONIO, nato a Torremaggiore il 12/12/1995 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Legge; ritenuto che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto, oltre a essere privo di specificità poiché fondato su profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici, esso risulta anche teso a prospettare una rivalutazione degli elementi probatori posti dai giudici di merito alla base del decisum, mentre esula dai poteri di questa Corte procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto e delle risultanze processuali, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 6367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Legge; ritenuto che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto, oltre a essere privo di specificità poiché fondato su profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici, esso risulta anche teso a prospettare una rivalutazione degli elementi probatori posti dai giudici di merito alla base del decisum, mentre esula dai poteri di questa Corte procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto e delle risultanze processuali, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza abuso della licenza e delle targhe infrazione alle norme della circolazione altri reati esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
268713), hanno congruamente esplicato logiche ragioni di fatto e di diritto per cui devono ritenersi pienamente integrati gli elementi tanto oggettivi quanto soggettivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGGE ANTONIO, nato a Torremaggiore il 12/12/1995 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Legge; ritenuto che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è formulato in termini consentiti in questa sede, in quanto, oltre a essere privo di specificità poiché fondato su profili di censura già prospettati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici, esso risulta anche teso a prospettare una rivalutazione degli elementi probatori posti dai giudici di merito alla base del decisum, mentre esula dai poteri di questa Corte procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto e delle risultanze processuali, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), essendo il giudizio di legittimità limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), hanno congruamente esplicato logiche ragioni di fatto e di diritto per cui devono ritenersi pienamente integrati gli elementi tanto oggettivi quanto soggettivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 sugli elementi che provano la piena sussistenza del coefficiente doloso in capo all'odierno ricorrente, logicamente desunto dalla natura dei beni oggetto del reato presupposto di furto, e cioè la patente di guida e la tessera sanitaria intestate ad altro soggetto, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, oltreché dall'omissione di ogni qualsivoglia plausibile spiegazione sull'origine di tale possesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il