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Ordinanza — n. 6363/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Ferrara inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ferrara argued that the lower court erred in finding him responsible for the crime of complicity in receiving stolen goods, claiming the reasoning was illogical and the evidence misinterpreted. The court rejected these claims because the appeal did not identify specific procedural errors or factual distortions required for a retrial, and the appellate court's reasoning was found to be logical and consistent with the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence without pointing to specific distortions of legal findings or logical gaps in the argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation retrial grounds complicity in receiving procedural error abbandono del posto di lavoro perdita dell'impiego causata licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIUSEPPE, nato a Foggia il 05/07/1963 avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Ferrara; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in ricettazione ascritto all'odierno ricorrente (il primo) ed erroneo apprezzamento del materiale probatorio (il secondo), non sono formulati in termini consentiti in questa sede in quanto, reiterando profili di censura già avanzati e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 dell'impugnata sentenza), prospettano doglianze in punto di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o un'alternativa rilettura delle fonti di prova, invero, estranee al sindacato di legittimità, se avulse, come nel caso di specie, da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito; che deve sottolinearsi come il primo motivo di ricorso risulti anche manifestamente infondato non essendo ivi ravvisabile il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, e, dall'altro lato, come il controllo di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, ha un orizzonte circoscritto, dovendo limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che nel caso in esame i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi, hanno congruamente indicato le non illogiche argomentazioni e i diversi elementi per cui è stata ritenuta la partecipazione del ricorrente alla realizzazione del reato di ricettazione dei beni oggetto di furto perpetrato ai danni della ditta Alimentha s.r.l. e poi rinvenuti nel box auto di cui egli risultava avere la materiale disponibilità sulla base di un accordo intervenuto con il proprietario (in particolare, si vedano le già richiamate pagg. 5 e 6 dell'impugnata sentenza, là dove si è dato conto di quanto ricostruito sulla base della testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria e di quella del titolare dell'autoparco, nonché dei riscontri emersi dalle immagini di videosorveglianza e della mancanza di una solida ricostruzione difensiva alternativa in merito alla presenza delle pedane di merce rubata allocate nel box auto da lui utilizzato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro