Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation under Art. 591 c.p.p. and infounded recidivism claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of violation failed to meet the specific argumentation requirements of Article 591, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a new assessment of recidivism, but the court found the criticism merely repetitive of the second-instance judgment and lacking concrete reasoning. Consequently, the court ruled that the lower court's application of the recidivism aggravating circumstance was legally sound and based on established case law regarding criminal inclination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 99, 133 c.p.: An appeal must contain specific, non-repetitive arguments against the lower court's reasoning; a claim of recidivism requires a concrete analysis of the relationship between the current crime and prior convictions to assess criminal inclination, not merely the gravity of facts or time elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI MAURIZIO, nato a Cerignola il 19/11/1973 avverso la sentenza del 15/12/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. ROSARIO MARINO, difensore di Riccardi Maurizio, il quale, nel ribadire la fondatezza del ricorso, ha chiesto che, «ritenuta insussistente alcuna causa di inammissibilità, restituisca gli atti alla Sezione remittente per la conseguente trattazione»; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Riccardi; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fondandosi su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già prospettati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, la medesima censura risulta anche manifestamente infondata, perché la Corte territoriale (come emerge dalle pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza), confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, ha fornito sul punto adeguata e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice, in relazione all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 99 cod. pen., non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21