Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge to conviction reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Haxha Orgest inadmissible. The appellant argued for a reclassification of the crime from theft to receiving stolen goods, claiming a violation of the statutory reservation clause. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already dismissed on appeal and sought a prohibited re-evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal challenging the classification of a crime as receiving stolen goods rather than theft is inadmissible if it merely repeats prior arguments without specific new reasoning or attempts to re-evaluate evidence under different criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHA ORGEST, nato in Albania il 20/05/1988 avverso la sentenza del 28/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Orgest Haxha; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art 624 cod. pen. e conseguente violazione di legge in relazione alla clausola di riserva di cui all'art. 648 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: da un lato, esso è riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum; dall'altro lato, esso è anche volto a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e dei dati probatori con criteri diversi da quelli utilizzati dal giudice di merito, invero preclusa in questa sede; che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, i giudici di merito hanno esplicato congrue e non illogiche ragioni per cui debba ritenersi correttamente affermata la responsabilità del ricorrente per aver concorso nel reato di ricettazione, anziché per il reato presupposto di furto, facendo corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01), secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, anziché come ricezione di cose illecite (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza sulla mancanza di specifiche e circostanziate indicazioni da parte dei correi in ordine alla modalità esecutive dell'asserito furto e sulla dichiarazione confessoria ritenuta priva di valore e credibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 g