Ordinanza — n. 6359/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURI NICOLA, nato a Grumo Appula il 28/05/1988 avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Turi; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con una motivazione esente da vizi, disattendendo gli assunti difensivi e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha compiutamente esplicato le ragioni poste alla base del suddetto diniego (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); che, infatti, premesso che in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è incensurabile in sede di legittimità, purché (come nel caso di specie) sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, non essendo necessario, invece, che si prendano in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, deve sottolinearsi come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 6359/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURI NICOLA, nato a Grumo Appula il 28/05/1988 avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Turi; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, con una motivazione esente da vizi, disattendendo gli assunti difensivi e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha compiutamente esplicato le ragioni poste alla base del suddetto diniego (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); che, infatti, premesso che in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è incensurabile in sede di legittimità, purché (come nel caso di specie) sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, non essendo necessario, invece, che si prendano in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, deve sottolinearsi come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gen