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Ordinanza — n. 6358/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite new grounds and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Toscani Oberto Carlo Maria inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a lower court ruling on evidence sufficiency and legal application but failed to provide specific criticism of the first ground, which was already adequately examined by the appellate judges. Furthermore, the second ground regarding omitted motivation was not previously raised as an appeal reason, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 635 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint were not previously deduced as appeal reasons or if the criticism lacks specific analysis of the arguments supporting the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal omitted motivation procedural requirements specific criticism evidence sufficiency motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 635 cod. pen.
Letto il ricorso di Carlo Maria Toscani Oberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 635 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
5 e 6 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti la fattispecie di danneggiamento contestatagli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 131 bis cod.
art. 635 cod. pen
Letto il ricorso di Carlo Maria Toscani Oberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 635 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
5 e 6 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti la fattispecie di danneggiamento contestatagli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 131 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANI OBERTO CARLO MARIA nato a MILANO il 21/07/1967 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Maria Toscani Oberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 635 cod. pen. (per difetto di prova quanto all'univocità degli atti compiuti), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie pienamente comprovanti la fattispecie di danneggiamento contestatagli); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e dai verbali di udienza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Co sigliere Estensore Il Preside