Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding aggravated robbery and minor circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the use of a weapon was absorbed by illegal possession or that the minor circumstances mitigation should apply. The court held that using a weapon constitutes a distinct aggravating factor separate from mere possession, and the severity of the masked threat outweighed the low economic damage. Consequently, the lower court's sentencing was upheld without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 1, n. 1, cod. pen.; Art. 4, legge 110/1975; The use of a weapon as an aggravating circumstance in robbery is objectively distinct from the crime of illegal possession of a weapon and cannot be absorbed; the minor circumstances mitigation requires a holistic assessment of the act's nature and danger, not merely the economic loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIMI ALESSANDRO, nato a Marsala il 14/aig/1983 avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Crimi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento al delitto di rapina di cui al capo a) di imputazione, non avendo i giudici di appello considerato l'assorbimento della stessa nel reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile del 1975, n. 110, ascritto all'odierno ricorrente e di cui al capo b) di imputazione, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.:
Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 263229), secondo cui l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n, 1), cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato di rapina attribuito al ricorrente, a fronte dell'intervento (nelle more del deposito della motivazione della sentenza impugnata) della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, è manifestamente infondato in quanto, sulla base del richiamato arresto della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo», motivo per cui, nel caso di specie, non potendosi valorizzare solamente l'elemento del modesto valore del danno economico cagionato alla persona offesa, depone per l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della diminuente de qua quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, í quali (cfr. pag. 14 sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di secondo grado), hanno sottolineato la gravità delle modalità della condotta, e in particolare l'aver esercitato minaccia tramite l'uso di un'arma con volto completamente travisato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il