Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, citing double conformity of prior judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Gaetano Sciaraffa inadmissible due to the repetitive nature of his arguments. The appellant contested the lower court's findings regarding his mental capacity and the lack of updated psychiatric evaluations, but these claims were deemed to have been fully addressed in both the first and second instance judgments. Consequently, the court found the grounds generic and insufficient to critically challenge the existing reasoning, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When an appeal raises arguments that are merely repetitive of those already adequately resolved in prior judgments, creating a double conformity, the appeal is inadmissible as it fails to provide a critical response to the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARAFFA DOMENICO GAETANO nato a CASTEL BARONIA il 07/08/1952 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Gaetano Sciaraffa; considerato che i quattro motivi che, sotto vari profili, contestano la decisione giudiziale attinente alla capacità di intendere e di volere dell'imputato ed alla sua capacità di partecipare al giudizio, anche in relazione alla mancata rinnovazione o esperimento di perizia sulle condizioni psichiche dell'imputato, sono meramente ripetitivi di doglianza già adeguatamente affrontate e risolte nel corso tanto del primo che del secondo grado di giudizio (cfr., in particolare, pg.8 e 9 della sentenza di secondo grado), che hanno pertanto dato vita, sul punto, come su ogni altra questione relativa alla affermazione di responsabilità, ad una 'doppia conforme'; ritenuto pertanto che i motivi sono generici, perché ripetitivi, e quindi meramente apparenti ma in verità inidonei a costituire una risposta critica alle motivazioni della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso il 21/01/2025 i Il Con igliere Estensore , Francisco Florit — Il Pr sidente Piero MesLnJKgosti