Italian Court dismisses appeals by three convicted men regarding sentencing and abbreviated trial access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Seccia Matteo, Guarino Alexander, and Carbone Alessandro inadmissible. The court found the arguments regarding the abbreviated trial and sentencing reduction to be legally unfounded or lacking sufficient interest. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging a settlement agreement on sentencing are inadmissible if they concern procedural access rather than the substantive penalty, and grievances regarding the application of mitigating circumstances are rejected when the reduction aligns with the agreed terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 GUARINO ALEXANDER nato a CERIGNOLA il 03/11/1992 CARBONE ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 29/05/2000 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; it ( Rilevato che Seccia Matteo, Guarino Alexander e Carbone Alessandro, condannati per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, il primo alla pena di quattro anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione e 19.800,00 euro di multa, il secondo alla pena di quattro anni, sei mesi e cinque giorni di reclusione e di 19.400,00 euro di multa, e il terzo alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e di 19.400,00 euro di multa, pene tutte determinate previo concordato in appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., articolando il primo e il terzo un motivo di ricorso e il secondo due motivi di ricorso, deducono, Seccia e Carbone, violazione di legge in relazione alla mancata ammissione al rito abbreviato, e, Guarino, violazione di legge per la mancata traduzione in udienza nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena (secondo motivo);
Considerato, quanto ai ricorsi di Seccia e Carbone, che l'unico motivo, comune ad entrambi, espone censure manifestamente infondate, perché le questioni in tema di mancata ammissione al giudizio abbreviato, formulata nel corso del processo in ragione della sopravvenuta possibilità di ottenere una (ulteriore) riduzione della pena nella misura di un sesto in caso di mancata proposizione dell'appello per effetto della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, debbono intendersi rinunciate sia perché attinenti all'accesso al rito speciale e non alla pena, sia perché la richiesta di applicazione della pena concordata è onnicomprensiva;
Osservato, quanto al ricorso di Guarino, che il primo motivo, relativo alla mancata traduzione in udienza nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari, espone censure non sorrette da interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto non indica la concreta utilità derivabile dalla rimozione della sentenza, non contestando nemmeno la validità della proposta di concordato, da lui personalmente sottoscritta unitamente al difensore, ed accolta dalla sentenza impugnata (cfr., in termini sovrapponibili, con riferimento a procedimenti definiti ex art. 444 cod. proc. pen. e ss., Sez. 2, n. 18562 del 18/01/2019, Bosco, Rv. 276098 - 01, nonché Sez. 7, n.5391 del 20/09/2013, dep. 2014, De Bernardo, Rv. 257986 - 01), e che il secondo motivo espone doglianze non consentite, perché contesta la congruità della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, sebbene effettuata in conformità del concordato e in misura prossima al massimo consentito (a fronte di una pena base di sei anni di reclusione e di 26.000,00 euro di multa, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ha comportato la determinazione di una pena pari a quattro anni, un mese e cinque giorni di reclusione e di 18.58,00 di multa);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20