Sentenza — n. 6353/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAntonio Politano, per mezzo del suo difensore avv. Sandro Guerra, e Maria Giovanna Politano, per mezzo del suo difensore aw. Gregorio Viscomi, hanno proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 02 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio disposto da Cass. Sez. 5, n. 33211 del 16/05/2019, riformando solo parzialmente la sentenza di primo grado, ha condannato ciascun imputato alla pena di anni due e mesi sei di redusione, e alle pene accessorie per la durata di tre anni, per il reato di cui agli artt. 110 e 117 cod. pen., 216, comma 1, L. Fall. commesso il 16 aprile 2012, per avere, quali extranei, distratto o dissipato, in concorso con gli amministratori di fatto e di diritto, giudicati separatamente, un immobile sito in Lido di Camaiore, loc. Secco, mapp. 42, part. 26 sub 14 e 11.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 270 cod. proc. pen, art. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6353/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il reato è estinto per prescrizione: è infatti spirato il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.157 e 161 cod. pen., avuto riguardo al tempus commissi delicti (16/04/2012) e alla pena prevista per il contestato reato (massimo edittale pari ad anni dieci di reclusione, aumentata di 1/4 ex art. 161 cod. proc. pen.), e considerata l'unica sospensione rilevata (rinvio dell'udienza del 7 febbraio 2014 a quella del 26 marzo 2014, su richiesta della difesa).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: POLITANO ANTONIO nato a CATANZARO il 11/07/1967 POLITANO MARIA GIOVANNA nato a CATANZARO il 04/01/1972 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; v
RITENUTO IN FATTO
1. Antonio Politano, per mezzo del suo difensore avv. Sandro Guerra, e Maria Giovanna Politano, per mezzo del suo difensore aw. Gregorio Viscomi, hanno proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 02 aprile 2024 con cui la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio disposto da Cass. Sez. 5, n. 33211 del 16/05/2019, riformando solo parzialmente la sentenza di primo grado, ha condannato ciascun imputato alla pena di anni due e mesi sei di redusione, e alle pene accessorie per la durata di tre anni, per il reato di cui agli artt. 110 e 117 cod. pen., 216, comma 1, L. Fall. commesso il 16 aprile 2012, per avere, quali extranei, distratto o dissipato, in concorso con gli amministratori di fatto e di diritto, giudicati separatamente, un immobile sito in Lido di Camaiore, loc. Secco, mapp. 42, part. 26 sub 14 e 11.
2. Antonio Politano propone sette motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, in particolare del diritto al contraddittorio, per avere la Corte utilizzato atti non ritualmente acquisiti. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla pericolosità ex ante dell'atto dispositivo ed in ordine all'elemento soggettivo. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge per utilizzo di atti non ritualmente acquisiti, in particolare delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen.. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena base. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'entità delle pene accessorie.
3. Maria Giovanna Politano propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge, in particolare del diritto al contraddittorio, per avere la Corte utilizzato atti non ritualmente acquisiti. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla pericolosità ex ante dell'atto dispositivo ed in ordine all'elemento soggettivo. Con il terzo motivo denunda mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena.
4. La difesa di Antonio Politano ha depositato una memoria con la quale contesta l'invio alla Settima Sezione della Cassazione del ricorso, non essendo stata individuata alcuna causa di inammissibilità, ma essendo stata segnalata l'intervenuta prescrizione del reato; conclude chiedendo o la declaratoria di prescrizione, o, qualora non si ritenesse di accedere a tale conclusione, l'invio del ricorso in Prima Sezione, al fine di garantire il contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono affetti da inammissibilità: questo preliminare rilievo comporta l'obbligo di prendere atto che il reato per cui si procede è estinto per prescrizione.
2. In particolare, i motivi di ricorso avanzati da entrambi i ricorrenti con speciale riguardo all'elemento psicologico del delitto di bancarotta contestato (motivi secondo e terzo della difesa di Antonio Politano e motivo secondo della difesa di Maria Giovanna Politano) non appaiono manifestamente infondati, attenendo gli stessi a questioni di fatto e di diritto effettivamente rilevanti ai fini della decisione di merito; detti motivi, inoltre, non risultano formulati in modo non specifico, essendo corredati da sufficienti riferimenti sia alla motivazione della sentenza impugnata sia agli atti di causa.
3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il reato è estinto per prescrizione: è infatti spirato il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.157 e 161 cod. pen., avuto riguardo al tempus commissi delicti (16/04/2012) e alla pena prevista per il contestato reato (massimo edittale pari ad anni dieci di reclusione, aumentata di 1/4 ex art. 161 cod. proc. pen.), e considerata l'unica sospensione rilevata (rinvio dell'udienza del 7 febbraio 2014 a quella del 26 marzo 2014, su richiesta della difesa).
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata da Politano Antonio e Politano Maria Giovanna, perché il reato loro ascritto è