Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6352/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6352/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDINO ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 07/11/1955 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato quella di primo grado con la quale Antonino Scordino è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni impostegli; letti i motivi di ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; rilevato che: quanto al primo motivo, la mancanza dell'elemento soggettivo è stata meramente enunciata in ricorso che non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 6352/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni impostegli; letti i motivi di ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; rilevato che: quanto al primo motivo, la mancanza dell'elemento soggettivo è stata meramente enunciata in ricorso che non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010;

Parole chiave

Generato dall'IA
prevenzione generale e speciale poteri e compiti di vigilanza reato speciale prove acquisite tramite sorveglianza inosservanza delle prescrizioni di controllo requisiti di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131bis cod. pen
270262); alcuna contestazione risulta essere stata sollevata con riguardo al fatto nella sua materialità; in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDINO ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 07/11/1955 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato quella di primo grado con la quale Antonino Scordino è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni impostegli; letti i motivi di ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; rilevato che: quanto al primo motivo, la mancanza dell'elemento soggettivo è stata meramente enunciata in ricorso che non tiene conto del costante orientamento di questa Corte secondo cui «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010;

Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262); alcuna contestazione risulta essere stata sollevata con riguardo al fatto nella sua materialità; in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., la sentenza della Corte di appello ha valorizzato le risultanze del casellario giudiziale concludendo per la sussistenza della recidiva e la gravità del fatto desunta dal comportamento posto in essere sintomatico della totale indifferenza al rispetto delle regole imposte con il provvedimento di sottoposizione ala misura di prevenzione; ritenuto che: a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente si pone in termini del tutto generici, confutativi e comunque decentrati rispetto alla complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata; con specifico riguardo alla causa di non punibilità, va ribadito che proprio in fattispecie relativa alla denegata applicazione dell'art. 131-bi cod. pen., è stato affermato il condiviso principio per cui «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep.U91( 2023, LAKRAFY MOHAMED, Rv. 284096;

Sez. 6, n. 7813 del 02/03/2022, F., Rv. 282907); considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell