Court dismisses appeal as inadmissible due to heterogeneous grounds and failure to explain omitted claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the supervision tribunal's order inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The tribunal had rejected the execution of sentence at the domicile citing recent drug trafficking arrests and lack of employment. The court found the appellant's arguments heterogeneous and failed to explain which specific claims were omitted from the tribunal's review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are heterogeneous or if the appellant fails to specify the claims omitted from the lower court's examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AWAY NOURI nato il 09/11/1974 avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso nell'interesse di Nouri Away; rilevato che: è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha respinto l'istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010; è stata affermata la sussistenza della causa ostativa costituita dal pericolo di commissione di altri delitti in ragione del fatto che solo pochi mesi prima della decisione si era verificato l'arresto in flagranza del condannato per spaccio di sostanza stupefacente, ossia reato della stessa indole di quelli precedentemente commessi; in tal senso sono stati richiamati anche i precedenti penali e la mancanza di attività lavorativa; il Tribunale di sorveglianza ha, ulteriormente richiamato anche l'inidoneità del domicilio indicato; ritenuto che: a fronte di tale motivazione l'unico motivo di ricorso contiene argomenti che tendono a sollecitare una rivalutazione in fatto e, comunque, non spiega (a dispetto della rubrica che preannuncia la censura di «assenza di corrispondenza fra devoluto e decisione») quale sarebbero gli argomenti del reclamo che non sarebbero stati oggetto di disamina da parte del Tribunale; le censure proposte si pongono in termini di eterogeneità rispetto alle puntuali considerazioni svolte nel provvedimento impugnato; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C