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Ordinanza — n. 6340/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding preventive measure violation, citing lack of non-prosecution conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Mancino's appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his responsibility for violating preventive surveillance measures. Mancino argued the conviction lacked the necessary conditions for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this argument manifestly unfounded. The decision rests on documented evidence of the defendant's specific prior violations and subjective conditions, proving the absence of legal grounds for non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 75 d.lgs. 159/2011: The court must explicitly examine whether the specific conditions for non-prosecution under Article 131-bis are met; if the absence of these conditions is demonstrated through the reiterative nature of the conduct and the defendant's specific subjective circumstances, the appeal based on this ground is inadmissible.

Parole chiave

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preventive measure violation non-prosecution conditions Article 131-bis Penal Code reiterative conduct subjective conditions inadmissible appeal surveillance special obligation contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINO VINCENZO nato a ANDRIA il 19/10/1992 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; / / Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado con la quale Vincenzo Mancino è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava la prescrizione di non rincasare la sera dopo le ore 22.00 e non uscire dalla propria abitazione la mattina prima delle 6.00; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione sotto il profilo della sua mancanza in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la censura è manifestamente infondata, posto che l'assenza delle condizioni che giustificano la ricorrenza della causa di non punibilità è stata motivata con riferimento specifico alla reiterazione della condotta e alle condizioni soggettive dell'imputato (gravato da precedenti specifici per identiche violazioni); vi è, pertanto, documentale dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d