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Ordinanza — n. 6339/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6339/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUFIANE AGARHIO0 (CUI 06VZQRF) nato il 18/01/1999 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la predetta sentenza è stata disposta l'applicazione a Agarhioo Soufiane della pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; che l'imputato ha proposto, •tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6339/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen.; che l'imputato ha proposto, •tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Parole chiave

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pene condizionali motivi di cassazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUFIANE AGARHIO0 (CUI 06VZQRF) nato il 18/01/1999 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la predetta sentenza è stata disposta l'applicazione a Agarhioo Soufiane della pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; che l'imputato ha proposto, •tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla violazione di legge in merito alle censure dedotte, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità (de plano, ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.) del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos