Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6338/2025 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal against Cassation ruling on preventive measures dismissed as reserved for convicted persons only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6338/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the extraordinary appeal inadmissible because the remedy under Article 625bis of the Code of Criminal Procedure is exclusively available to convicted individuals. The applicant, a recipient of preventive measures rather than a convicted person, argued for the application of this procedural tool. The court rejected this claim by citing established precedent that distinguishes the legal status of preventive measure recipients from convicted persons, thereby excluding them from this specific error correction mechanism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625bis c.p.p.; The extraordinary appeal for error of fact or law is reserved exclusively for convicted persons and cannot be extended to recipients of preventive measures or third parties affected by patrimonial decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal preventive measures convicted persons procedural inadmissibility Cassation ruling error correction legal status distinction censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625bis c.p.p.
271398, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod.
art. 625bis cod. proc. pen
pen.; letta la memoria difensiva; rilevato che: si verte in tema di ricorso straordinario proposto avverso sentenza della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione; ritenuto che: il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen.
art. 3 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino
625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato)» (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv.
Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, Cacucci
Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo
245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv.
Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazaferro
234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazaferro, Rv.
Sez. 6, n. 20066 del 18/04/2024, Agostinacchio
222095; da ultimo Sez. 6, n. 20066 del 18/04/2024, Agostinacchio, n.m.); peraltro, Sez.
Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro
20066 del 18/04/2024, Agostinacchio, n.m.); peraltro, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICENZA LUCIANO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 31/08/1966 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza; letti i motivi del ricorso ai sensi dell'art. 625bis cod proc. pen.; letta la memoria difensiva; rilevato che: si verte in tema di ricorso straordinario proposto avverso sentenza della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione; ritenuto che: il rimedio del ricorso straordinario di cui all'art. 625bis cod. proc. pen.

è riservato esclusivamente al «condannato» e non può essere esteso ai destinatari di misure di prevenzione personale, così come ai terzi interessati in quanto destinatari dal provvedimento di natura patrimoniale; in tal senso, si è pronunciata, più volte, la giurisprudenza di questa Corte, che ha enunciato il principio per cui «la procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625 bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca. (Nella specie, relativa a ricorso straordinario proposto avverso una sentenza di annullamento con rinvio, la Corte ha altresì evidenziato la mancanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 625 bis, del necessario requisito della definitività del provvedimento impugnato)» (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658;

Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 245772; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazaferro, Rv. 222095; da ultimo Sez. 6, n. 20066 del 18/04/2024, Agostinacchio, n.m.); peraltro, Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle ed altro, Rv. 271398, ha considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend