Ordinanza — n. 6337/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPOLI GIUSEPPINA nato a BERGAMO il 06/10/1966 avverso l'ordinanza del 08/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 8 marzo 2024; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con la predetta ordinanza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la tardività dell'appello proposto da Giuseppina Pepoli avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì del 7 febbraio 2019; la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è stata giustificata con la proposizione dell'impugnazione oltre il termine di legge; ritenuto che: il mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti decisori della Corte di cassazione è quello descritto dall'art. 625b1s cod. proc. pen. secondo cui «è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione»; il ricorso in decisione si colloca in termini del tutto eccentrici rispetto al contenuto della disposizione e a quello dell'ordinanza impugnata, ponendo il tema della violazione di legge processuale ex art. 125 cod. proc. pen. a pena di nullità in relazione alla violazione del diritto di difesa per mancata assunzione di prova decisiva a discarico; trattasi di questione che, all'evidenza, esula dai vizi deducibili con il mezzo di impugnazione proposto; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6337/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPOLI GIUSEPPINA nato a BERGAMO il 06/10/1966 avverso l'ordinanza del 08/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; • udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 8 marzo 2024; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con la predetta ordinanza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Bologna ha dichiarato la tardività dell'appello proposto da Giuseppina Pepoli avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì del 7 febbraio 2019; la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è stata giustificata con la proposizione dell'impugnazione oltre il termine di legge; ritenuto che: il mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti decisori della Corte di cassazione è quello descritto dall'art. 625b1s cod. proc. pen. secondo cui «è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione»; il ricorso in decisione si colloca in termini del tutto eccentrici rispetto al contenuto della disposizione e a quello dell'ordinanza impugnata, ponendo il tema della violazione di legge processuale ex art. 125 cod. proc. pen. a pena di nullità in relazione alla violazione del diritto di difesa per mancata assunzione di prova decisiva a discarico; trattasi di questione che, all'evidenza, esula dai vizi deducibili con il mezzo di impugnazione proposto; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.