Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ruling explicit motivation of non-punibility is unnecessary if rejected by overall argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explicitly address the statutory ground for non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this, holding that a sentence is not censurable for omitting specific motivation when the rejection of the plea is evident from the overall argumentative structure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; A sentence is not censurable in the court of cassation for failing to explicitly motivate a specific ground of non-punibility when its rejection is derived from the overall argumentative structure of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOZMA SORIN GHEORGHE CUI 032WUEB nato il 09/02/1984 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma di quella di primo grado, ritenuto Sorin Gheorghe Kozmacuioniquer.B responsabile del delitto di ricettazione di una pistola; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione sotto il profilo della sua mancanza in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che la censura è manifestamente infondata, posto che la Corte di appello, nel motivare la sentenza, ha valorizzato i precedenti penali per reati della stessa indole dai quali è gravato l'imputato; ritenuto che, proprio in fattispecie relativa alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bi cod. pen., è stato affermato il condiviso principio per cui «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, LAKRAFY MOHAMED, Rv. 284096;
Sez. 6, n. 7813 del 02/03/2022, F., Rv. 282907); considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec