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Ordinanza — n. 6335/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic legal arguments and merit-based criticism of execution order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6335/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court revoked a suspended sentence because the defendant failed to pay INPS damages within five years of the judgment's finality. The appellant's arguments were rejected as either too generic or attacking the merits of the execution decision rather than its procedural legality. The court emphasized that the execution judge correctly assessed the defendant's ability to pay rather than mandating immediate performance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 165 cod. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if it relies on generic legal violations or merits-based arguments rather than specific procedural defects.

Parole chiave

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execution order appeal suspended sentence revocation inadmissible appeal merits-based criticism INPS damages obligation court costs and fine procedural legality sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 165 cod. pen.
art. 165 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELITI DOMENICO nato.a CARDINALE il 07/01/1972 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Domenico Meliti con sentenza del medesimo Tribunale in data 5 dicembre 2013, irrevocabile il 17 settembre 2017 a causa del mancato adempimento degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 165 cod. pen., ossia il risarcimento dei danni causati all'INPS, costituita parte civile, entro cinque anni dall'irrevocabilità della sentenza; il primo motivo di ricorso, rubricato come «violazione di legge», è del tutto generico ed estraneo alla motivazione dell'ordinanza che, contrariamente a quanto assunto, ha preso in esame le allegazioni difensive in ordine alla impossibilità di potere adempiere all'obbligo risarcitorio motivando sul relativo rigetto; il secondo motivo è, parimenti, inammissibile in quanto censura profili della motivazione con argomentazioni di merito siccome riferite alle ragioni poste a fondamento della decisione; in particolare, non è stato sottoposto a crtica specifica, se non con il ricorso ad argomenti di puro fatto, il rilievo in base al quale, a fronte della definitività della sentenza di condanna alla data del 17 settembre 2017, la condizione di invalidità del ricorrente risulta dichiarata con decorrenza dal 13 giugno 2018, ossia a distanza di circa un anno; assume, certo, rilievo la circostanza, anch'essa segnalata nel provvedimento, del sostanziale disinteresse ai profili risarcitori mostrata nel periodo successivo all'emissione della sentenza e fino alla sua definitività; ritenuto che: a fronte di quanto il motivo di ricorso contiene allegazioni di puro fatto con riferimento ad entrambi i profili della motivazione segnalati, ossia con riguardo alla decorrenza dell'invalidità dal giugno 2018 e alla condotta inerte tenuta dal 2013; a tale ultimo proposito, l'affermazione contenuta nell'ordinanza è stata anche travisata atteso che il giudice dell'esecuzione non ha affermato che il condannato avrebbe dovuto adempiere all'obbligo risarcitorio dalla data di emissione della sentenza, ma che da tale data egli avrebbe «potuto porsi nelle condizioni di adempiere»; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am