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Sentenza — n. 6330/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to statute of limitations expiry, overriding minor offense exclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6330/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the statute of limitations had expired. The appellants argued for acquittal based on the minor nature of the offense, but the court held that the five-year limitation period for the contravention committed in 2016 had long passed. Consequently, the court declared the crime extinguished by prescription, which takes precedence over the exclusion of punishability for minor offenses.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The declaration of extinction of the crime by prescription prevails over the exclusion of punishability for particular minor offenses, as prescription extinguishes the crime entirely while the latter leaves the historical illegality intact.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime contravention penalty minor offense exclusion annulment without remand criminal procedure extinction of offense restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen applicabile ratione temporis è decorso ancora prima della pronuncia della sentenza di appello; ritenuto che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod.
art. 131- bis cod. pen
pen applicabile ratione temporis è decorso ancora prima della pronuncia della sentenza di appello; ritenuto che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso
pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.
Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese
Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv.
Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara
266505; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASANOVA ROSSELLA nato a BOLOGNA il 30/09/1959 CASANOVA MASSIMO nato a BOLOGNA il 31/08/1970 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi dei ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di Rosella Casanova e Massimo Casanova; rilevato che: appare fondato il motivo relativo alla intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta agli imputati e che ciò impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in particolare, si tratta di contravvenzione contestata come commessa il 10 agosto 2016 e che, in assenza di cause di sospensione, il termine di cinque anni di cui all'art. 157 cod. pen applicabile ratione temporis è decorso ancora prima della pronuncia della sentenza di appello; ritenuto che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214;

Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885); considerato che non risulta la prova evidente della insussistenza del fatto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci