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Ordinanza — n. 6328/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for appeal concerning substitute penalties during the second instance proceedings. Although the appellant initially requested substitute penalties and later argued for a detailed sentencing calculation, the court found that the waiver of the original appeal grounds precluded re-litigation of those issues. Consequently, the court ruled that the appellant could not raise matters already abandoned in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for appeal were waived by the defendant in the second instance, limiting the appellate court's cognition to non-waived issues.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds substitute penalties second instance waiver cassation inadmissibility procedural preclusion sentencing agreement appellate waiver effect adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
277196);che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
277196);che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPINO ANDREA nato a COSENZA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROplgto avviso alle parti; [— udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, assumendo, con l'unico motivo, che non aveva formato oggetto di rinuncia il motivo di appello relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive; dalla disamina del fascicolo risulta che l'istanza di ammissione alle sanzioni sostitutive è stata proposta nell'atto di appello e reiterata nella proposta di concordato che, tuttavia, è stata respinta dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro all'udienza del 7 febbraio 2024; l'istanza non è stata più formulata nella proposta di concordato di cui all'udienza del 18 marzo 2024 in occasione della quale il ricorrente ha proposto l'accoglimento dei motivi di ricorso inerenti la dosimetria della pena quantificandola nel dettaglio; in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; che, nel caso in esame, la difesa di Carpino e il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell'imputato; che, a quest'ultimo proposito, occorre ribadire, con la giurisprudenza di legittimità, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del