Cassation court dismisses appeal against preventive measure violation due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had upheld the preventive measure for violating residence restrictions, rejecting arguments regarding reduced danger or non-punishment. The supreme court found the appellant's arguments too generic and failed to provide specific reasons to overturn the lower court's detailed factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131bis cod. pen.; Art. 14 comma 2ter d.lgs. n. 159/2011: An appeal against a preventive measure decision is inadmissible if the appellant fails to provide specific, concrete grounds to challenge the factual findings or legal evaluation made by the appellate court.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI IVAN nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1996 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quella di primo grado con la quale Ivan Pizzimenti è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava la prescrizione di non portare con sé o esibire la carta precettiva e si allontanava dalla propria abitazione la sera dopo le ore 20.00; letti i motivi di ricorso con i quali sono state eccepite la mancata rivalutazione della pericolosità dopo la detenzione, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva; rilevato che: quanto al primo motivo non risulta, né viene affermato, che la detenzione sia stata superiore a due anni (ex art. 14, comma 2ter d.lgs. n. 159 del 2011) e, comunque, viene riportata l'esistenza di una rinnovata valutazione della pericolosità alla data del 14.6.2023; in merito alla causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., la sentenza della Corte reggina ha valorizzato le risultanze del casellario giudiziale concludendo per l'abitualità del comportamento del ricorrente, in uno con la logica (e insindacabile) valutazione circa la concreta gravità delle violazioni; anche con riguardo alle circostanze attenuanti generiche l'esclusione è stata motivata con riferimenti concreti e specifici alle modalità del fatto e all'essere lo stesso stato commesso da soggetto gravato da precedenti specifici; pertanto, anche il riconoscimento della recidiva risulta essere stato adeguatamente motivato; ritenuto a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente si pone in termini del tutto generici e confutativi; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende