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Ordinanza — n. 6326/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order rejecting criminal continuity claim due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6326/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Luigi Vicorito's appeal inadmissible regarding the rejection of criminal continuity in his execution proceedings. The lower court distinguished the two mafia associations based on different criminal circles and the appellant's time in prison, arguing this indicated a new, separate criminal project. The Court upheld this decision, noting the appellant failed to demonstrate a unified criminal design or a specific common goal for his deviant acts since joining the first association.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The recognition of criminal continuity requires proof of a unified criminal design, not merely a general propensity for crime, and the appellant must demonstrate a specific common goal uniting the deviant acts.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal design mafia association execution proceedings criminal intent judicial discretion inadmissible appeal correità

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv: 242098; Sez.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio
44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv: 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICORITO LUIGI nato a NAPOLI il 23/04/1957 avverso l'ordinanza del 02/08/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv: 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione tra due fattispecie di cui all'art. 416b1s cod. pen. segnalando la diversità dei sodalizi camorristici di cui alle due sentenze di condanna e la rilevanza del periodo di carcerazione ai fini della individuazione di una nuova e diversa progettualità criminale a giustificazione dell'adesione all'associazione di cui alla seconda sentenza di condanna, in ragione dei «mutati equilibri criminali del territorio»; a fronte di tali congrue e lineari considerazioni, l'unico motivo di ricorso lamenta vizi di motivazione e violazione di legge in termini essenzialmente confutativi, incentrati su circostanze che non valgono, in alcun modo, a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; inoltre, la critica ha omesso l'indicazione di quale sia stato lo scopo unitario delle condotte devianti del ricorrente, esistente sin dal momento iniziale di adesione alla prima associazione mafiosa, che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di prendere in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore