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Ordinanza — n. 6324/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and failure to request leniency at trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for necessity due to poverty and leniency based on the crime's minor nature, but the court found the poverty condition unproven after a three-year gap and the leniency defense improperly raised for the first time. Consequently, the procedural defect prevented the court from addressing the merits of the expulsion order.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 274/2000; Art. 344-bis c.p.p.: The defense of non-punishability for particular minor facts cannot be raised for the first time in cassation proceedings, and late filing precludes the court from declaring inadmissibility based on time limits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility particular minor facts defense procedural time limits expulsion order enforcement necessity due to poverty inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione nonostante gravi patologie indegnità del diritto d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5, letter a, d.lgs. n. 286 del 1998
Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 344-bis cod. proc. pen.
268458); ritenuto, inoltre, che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod.
art. 344-bis cod. proc. pen
268458); ritenuto, inoltre, che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti
Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà
134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJIRI MOHSEN nato il 10/04/1962 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIUDICE DI PACE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; t Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: l'appello come riqualificato in ricorso per cassazione ha ad oggetto sentenza di condanna del Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 14, comma 5 uater, d.lgs. n. 286 del 1998 accertato il 6 gennaio 2021; il provvedimento di espulsione rimasto inottemperato è stato emesso e notificato il 26 maggio 2017; l'impugnazione è stata proposta per due motivi aventi ad oggetto, rispettivamente, la sussistenza dello stato di necessità determinato dalla condizione di indigenza e la non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che si verte in tema di permanenza di lunga durata atteso che tra l'ordine di espulsione e l'accertamento del reato sono trascorsi tre anni e mezzo e, fronte di tale dato, non è stato specificato se la condizione di indigenza è attuale o risalente; con riferimento al secondo motivo, la circostanza, affermata dallo stesso ricorrente della presenza di altre condanne per il medesimo titolo di reato, esclude il presupposto della occasionalità richiesto dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; inoltre, non risulta, che la causa di non punibilità sia stata richiesta in sede di cognizione e che da ciò discende una concorrente causa di inammissibilità, tenuto conto del principio per cui «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458); ritenuto, inoltre, che «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.

a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043); considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle