Italian Court dismisses appeal regarding general mitigating circumstances for a minor theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for stealing a lighter and the denial of general mitigating circumstances based on negative personality traits. The court ruled that the lower court correctly applied the law by requiring positive elements for such mitigation, rejecting the appellant's alternative reading of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 699 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The denial of general mitigating circumstances is legally justified by the absence of positive elements regarding the offender's personality or the crime's execution, rather than merely the presence of negative ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESACANE PASQUALE nato a NAPOLI il 07/04/1988 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti .e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Pasquale Pesacane è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. per avere portato, senza licenza dell'Autorità, fuori dalla propria abitazione un tirapugni in acciaio; letti i motivi del ricorso con il quale sono stati articolati vizi di violazione di legge e difetti motivazionali riferiti all'affermazione della penale responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che: il primo motivo riguarda un profilo che non era stato oggetto di devoluzione al giudice di appello essendo statc proposta l'impugnazione di merito esclusivamente per il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche; per quanto riguarda la seconda censura, la motivazione sul trattamento sanzionatorio risulta compiutamente illustrata nella sentenza impugnata che ha fatto riferimento al comportamento negativo tenuto dal ricorrente al momento del controllo di polizia e alla sua negativa personalità; deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); a ciò deve aggiungersi il richiamo all'ulteriore arresto in base al quale «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339); inoltre, appare pertinente il richiamo all'orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto congruo riferimento a parametri a fronte dei quali il ricorrente ha proposto una lettura alternativa e meramente oppositiva delle circostanze valorizzate in sede di merito; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del